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Raccolta di Direttive regionali, nazionali e comunitarie

In base al protocollo di Kyoto e tramite il cosiddetto "pacchetto 20-20-20", l'Unione Europea mira entro il 2020 a ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e produrre il 20% di energia da fonti rinnovabili. Affinché siano rispettati questi obiettivi, per ogni singola nazione e di conseguenza per ogni regione sono stati stabiliti degli obiettivi vincolanti. In particolare, l'obiettivo di sviluppo delle Fonti energetiche rinnovabili per l'Italia è indicato dalla Direttiva 2009/28/CE pari al 17% del consumo finale lordo di energia nel 2020.

A partire dagli obiettivi nazionali, la Sardegna, in quanto regione poco popolata e dotata di notevoli risorse rinnovabili (medie ventosità e sole), avrà un ruolo fondamentale nella produzione di elettricità da fonti alternative.
In realtà solo da pochi decenni l'energia eolica viene impiegata anche per la produzione d'elettricità attraverso gli aerogeneratori. Si tratta di moderni mulini a vento, con la differenza che il movimento di rotazione delle pale viene trasmesso a un generatore che produce elettricità. A fronte della ricerca tecnologica e dell'installazione degli impianti di grande potenza, si diffonde sempre più la generazione eolica distribuita che utilizza macchine di piccola taglia ed in particolare micro (fino a circa 3-5kW) e miniturbine (da circa 3-5 a 60kW) per alimentare utenze isolate o per interfacciarsi sulla rete elettrica di bassa tensione.
La suddivisione tra mini e micro eolico si basa su una logica normativa, in quanto fino a 20kW di potenza oggi non è necessario avere una registrazione di officina elettrica (UTF) e per macchine fino a 60kW l'impianto è soggetto solo a dichiarazione di inizio attività (DIA). Il vantaggio è che l'installazione delle miniturbine avviene in prossimità delle utenze da servire, e può quindi costituire uno strumento di generazione elettrica diffusa atto a soddisfare la domanda di energia in prossimità degli utilizzatori e nel contempo favorire un uso diffuso di energia rinnovabile.

Nell'ottica dell'ottimizzazione dei consumi, inoltre, progettare edifici a basso consumo energetico è sempre più importante. La Comunità Europea si sta muovendo in questo senso e recentemente, con la direttiva EPBD (Versione PDF - 104kB) ed EPBD2 (Versione PDF - 861kB), sta promuovendo la certificazione energetica degli edifici e sta imponendo una politica energetica con la finalità di incrementare l'efficienza energetica del patrimonio edilizio, sia esistente che nuovo. Da questa direttiva prende il nome il tavolo di lavoro italiano che si occuperà di individuare le soluzioni tecniche che possono aiutare nel miglioramento delle performance energetiche dei nostri edifici.

La legge regionale del 29 Maggio 2007 definisce il microeolico e il minieolico, in questo modo:

Microeolico
Per microeolico si intendono convenzionalmente, tutti gli impianti di generazione elettrica mediante sfruttamento del vento, per una potenza non superiore ai 3 kW.

Si tratta di torri di altezza media di 10 m e un rotore non superiore a 6 metri di diametro (pertanto confrontabile ad un palo elettrico), ben inseribili in qualunque contesto agricolo, industriale e che sono suscettibili di essere integrati negli edifici extraurbani. Tali tipi di impianti non presentano di norma alcuno specifico impatto ambientale, né in termini di visibilità, né in termini di interferenza con le componenti ambientali.


Minieolico
Per minieolico si intendono convenzionalmente, tutti gli impianti di generazione elettrica mediante sfruttamento del vento, per una potenza che va dai 3 kW ai 60 kW.
Si tratta di torri di altezza al mozzo non superiore ai 30 metri, con un rotore non superiore a 10 metri di diametro, ben integrabile nei paesaggi agricoli e negli insediamenti artigianali e industriali (impianti di sollevamento idrico, impianti di irrigazione, piccoli impianti a servizio di alberghi, agriturismi, campeggi e di imprese attive nel settore agricolo).
L'installazione delle miniturbine avviene solitamente in prossimità dell'utenza servita, in un territorio già antropicamente modificato e parzialmente infrastrutturato; pertanto le interferenze elettromagnetiche e gli impatti sul paesaggio, sull'occupazione del suolo, su flora e su fauna possono essere stimati come trascurabili, anche in considerazione delle altezze contenute degli aerogeneratori. Le installazioni di minieolico possono difatti usufruire dell'infrastrutturazione viaria ed elettrica pre-esistente, senza necessità di nuove cabine di trasformazione né di elettrodotti aerei di connessione alla rete, né di nuove piste d'accesso al sito.
Gli impatti ambientali più significativi invece sono dovuti principalmente alla variazione del clima acustico e alla proiezione delle ombre.
Per quanto riguarda il primo punto, il livello di pressione sonora generato dal rotore di una miniturbina potrebbe risultare generalmente superiore a quello prodotto dai grandi aerogeneratori, in quanto le velocità angolari dei rotori sono superiori. Inoltre, il rumore può risultare maggiormente percepibile a causa della distanza ridotta fra la turbina e l'utenza.
Per quanto riguarda la proiezione delle ombre, è alta la probabilità che quelle proiettate dalle turbine in movimento possano risultare avvertibili nel caso in cui ricadano all'interno di ambienti residenziali o di lavoro.

Linee guida di inserimento del micro e minieolico nel territorio

La Regione Sardegna con Deliberazione n. 28/56 del 26 luglio 2007 e successive integrazioni ha stabilito i criteri per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici: in particolare gli impianti mini eolici di potenza massima fino a 60 kW, localizzati nelle pertinenze di impianti industriali, produttivi ed agricoli, in regime di autoproduzione, sono assoggettati ad una Autorizzazione all'installazione da rilasciarsi da parte dell'ufficio comunale di competenza.

Di seguito si riportano le principali prescrizioni di carattere urbanistico e territoriale, per un corretto inserimento del micro e minieolico:


Procedura autorizzativa

L'installazione di piccole turbine eoliche non modifica la destinazione d'uso del terreno e, nella maggior parte dei casi, non altera il paesaggio in maniera significativa. Le dimensioni del palo di sostegno (10-20 metri di altezza), delle fondazioni, del diametro delle turbine (da 3 a 9 metri) permettono l'agevole inserimento di tali impianti in diverse tipologia di territorio.

L'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico fino a 60 kW avviene tramite presentazione presso l'ufficio comunale di appartenenza della Denuncia di Inizio Attività (DIA) da presentare come nel caso di realizzazione di semplici opere edili.

Gli impianti di micro e mini generazione eolica che rispettano le condizioni di seguito riportate possono essere considerati impianti non industriali e pertanto sono esentati dalla procedura di VIA regionale prevista dalla legge regionale in materia (L.R. n./99 art 31 così come modificata dalla L.R 3/2003 art.20 comma 13).

Inoltre, gli impianti di potenza inferiore ai 20 kW, essendo definiti non industriali, sono esonerati dal presentare denuncia di officina di produzione di energia elettrica presso l'Ufficio Tecnico di Finanza ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 387/03 e dell'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete non e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.").

Impianti microeolici di potenza massima inferiore ai 3 kW, ovunque localizzati con l'eccezione del contesto urbano sono assoggettati, secondo la Legge Delega 239/2004, ad un iter autorizzativo semplificato per il quale è sufficiente, ai sensi del D.P.R. 380/2001, inoltrare Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) all'ufficio comunale di competenza.

Impianti mini eolici di potenza massima compresa fra i 3 ed i 60 kW, localizzati nelle pertinenze di impianti industriali, produttivi ed agricoli, a servizio di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque, impianti di irrigazione, per i quali integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di "autoproduzione", così come definito dell'art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 n. 79: per tali impianti è richiesta una Autorizzazione all'installazione da rilasciarsi da parte dell'ufficio comunale di competenza.

Documentazione minima da presentare

Per tutti i tipi di impianti summenzionati la documentazione da presentare dovrà includere:

Le distanze di rispetto previste al punto 1 del paragrafo 5.3 potranno diminuire per un massimo del 50%, nel caso in cui il proponente presenti una relazione tecnica, firmata da tecnico abilitato, atta a dimostrare come il livello di pressione sonora prodotto dalla macchina, stimato in prossimità dei ricettori (edifici residenziali, scuole, ospedali ed uffici) sia compatibile con il rispetto della normativa in termini di inquinamento acustico;

Certificato urbanistico che evidenzi l'assenza di vincoli ambientali, storici, paesaggistici, urbanistici, idrogeologici.